Perini Leonardo

Tutto quello che c’é da sapere

Normative per la progettazione delle canne fumarie

Lo scarico fumi di una stufa a pellet o a legna è uno dei fattori più importanti da considerare nella scelta di acquistare una qualsiasi tipologia di soluzione per il riscaldamento della propria abitazione. Per questo è necessario conoscere preventivamente le normative che sanciscono in modo dettagliato gli obblighi di legge per chi acquista una stufa o camino o apparecchio per il riscaldamento che necessiti di uno scarico fumi.

Conoscere la normativa in materia di scarico fumi significa anche conoscere le differenti possibilità di installazione della canna fumaria, gli obblighi dello scarico fumi, la tipologia di abitazione in cui è possibile installarla e dove no, e ancora, significa conoscere le condizioni in cui non vi è un’abitazione privata, ma strutture bifamigliari o condomini, in cui il regolamento degli stessi vigono al di sopra di tutte le altre disposizioni.

Informarsi sulle possibilità di installazione di una canna fumaria per garantire uno scarico fumi di stufe, caldaie e camini nel rispetto della normativa vigente è un un obbligo di legge, ma soprattutto un dovere sociale.

La normativa UNI 10683 per lo scarico fumi

Per installare una stufa, gli obblighi di legge di cui si è parlato sopra, sono contenuti nella norma UNI 10683 e in modo particolare si spiegano le ulteriori modalità in cui disporre:

  • il montaggio dei canali da fumo. L’intervento deve essere eseguito per garantire la tenuta ai fumi e per limitare la formazione della condensa che altrimenti andrebbe verso il sistema di riscaldamento, deteriorandolo e provocando la riduzione della combustione e del rendimento energetico;
  • ogni tipologia di canale da fumo deve essere a tenuta dei prodotti della combustione e delle condense e, se passano nella parte esterna del locale in cui sono installati, devono subire necessariamente degli interventi di coibentazione;
  • nel caso di un caminetto, in cui lo scarico fumi è al soffitto o a parete non coassiale rispetto allo scarico fumi del sistema di riscaldamento, ogni modifica di direzione dello scarico deve essere realizzata con l’utilizzo di gomiti aperti non superiori ai 45°;
  • il collegamento tra il sistema di riscaldamento, sia esso una stufa o un camino, e la sua propria canna fumaria o condotto fumario NON può ricevere lo scarico da più di un generatore di calore.

Caratteristiche dello scarico fumi in base alla normativa UNI 10683

Oltre alle disposizioni sopra elencate, lo scarico fumi diretto deve essere previsto a tetto e il condotto fumario deve avere le caratteristiche previste dalle norme UNI 10683, al punto 4.2.2 in cui di dispone che:

  • lo scarico dei fumi deve essere a tenuta dei prodotti della combustionegenerati dal sistema di riscaldamento;
  • deve essere totalmente impermeabile ed adeguatamente isolato e coibentato in base alle condizioni di impiego e alla norma UNI 9615;
  • deve essere costruito in materiali di elevate prestazioni di resistenza alle alte temperature, alle sollecitazioni meccaniche e soprattutto all’azione dei prodotti della combustione e condensa generata.

Distanze e misure dello scarico fumi in base alla normativa UNI 10683

Lo scarico fumi deve possedere anche delle altre caratteristiche che riguardano distanze, misurazioni e interventi necessari prima dell’installazione, per cui:

  • lo scarico fumi deve avere un andamento verticale con possibili deviazioni all’asse non superori ai 45° – come detto sopra;
  • deve essere distanziato da materiali combustibili o infiammabili tramite la costruzione di un’intercapedine d’aria o degli interventi di isolamento termico;
  • possedere una sezione interna, meglio se di forma circolare, mentre se le sezioni sono quadrate o rettangolari devono avere degli angoli arrotondati con un raggio non inferiore ai 20 mm;
  • possedere le sezioni rettangolari con rapporto massimo tra i lati di 1,5;
  • possedere una sezione interna costante, libera ed indipendente.

Lo scarico fumi di una stufa a pellet senza canna fumaria in base alla normativa UNI 10683

E’ leggenda comune, visto il nome, che la tipologia di stufa senza canna fumaria non possieda nessun condotto fumario, ma in realtà non è proprio così: i fumi di scarico prodotti dalla combustione, dove andrebbero a finire?

Ebbene, per una stufa senza canna fumaria non si intende una tipologia di stufa che NON possiede nessun tubo per l’evacuazione fumi o nessun condotto fumario, ma si fa riferimento a un particolare sistema di riscaldamento per il quale è prevista la SOLA installazione di un tubo di diametro di 8 cm con fungo terminale, che viene collocato all’esterno per scaricare i prodotti della combustione. La stufa senza canna fumaria, infatti, rilascia e produce comunque dei fumi derivati dalla combustione del pellet, che devono esssere esplulsi all’esterno della vostra abitazione, non possono certo rimanere all’interno della vostra casa.

Ricapitoliamo: la tipologia di stufa a pellet senza canna fumaria ha uno scarico fumi di 8 cm, con fungo terminale, che rende possibile l’evacuazione fumi tramite un meccanismo realizzato con un ventilatore elettrico che spinge, in maniera forzata, i fumi nel condotto di scarico.

Per questo motivo, anche senza possedere una canna fumaria propria è possibile installare questa tipologia di sistema di riscaldamento, proponendosi, al momento dell’acquisto, di controllare che la stufa a pellet che si sta acquistando presenti la caratteristica di scarico forzatoa parete, in base gli obblighi previsti dal DM37/08 e la UNI 10683 per la fuoriuscita dei fumi di combustione.

Generalmente, nell’installazione di una stufa a pellet senza canna fumaria, la depressione offerta dalla canna fumaria è costruita dal sistema di riscaldamento stesso in maniera artificiale. In ogni caso, se si volesse ovviare a questa soluzione, è possibile utilizzare un tubo coibentato con misura pari a 8 cm e addossarlo alla parete esterna dell’edificio.

ATTENZIONE: LA NUOVA NORMATIVA SULLE REGOLE DI INSTALLAZIONE DELLA CANNA FUMARIA

Con l’entrata in vigore del DL 179/2012, chiamato anche Decreto Sviluppo-bis, si introducono una serie di modifiche e innovazioni ma quella che maggiormente interessa al nostro settore sono le nuove disposizioni e regolamenti sull’installazione della canna fumaria negli edifici privati e in condominio contenuti nel comma 53 dell’art. 34 nella sezione dedicata a “Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente“.

La nuova normativa stabilsce che lo scarico fumi, ovvero l’installazione della canna fumaria, non sia più a parete, prevedendo una sola eccezione nei confronti dell’installazione di impianti di riscaldamento ad alta efficienza energetica, come la tipologia di caldaia a condensazione. L’installazione di questa particolare tipologia di impianto di riscaldamento, sia su edifici privati che su condominio, può seguire la precendente normativa, DPR 412/1993, che prevedeva, in alcuni casi, anche l’installazione della canna fumaria a parete, nel rispetto delle regole di distanze e sicurezza di cui abbiamo parlato nei precedenti paragrafi.

Il DL 179/2012 prevede che “Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni“.

ATTENZIONE: OBBLIGO DI SCARICO A TETTO per caldaie a camera aperta/stagna

Ancora più nel dettaglio e in sintesi, il DL 179/2012 prevede che l’espulsione dei gas di scarico della canna fumaria sia a livello del tetto dell’edificio. Il condotto di scarico deve essere realizzato attraverso  un condotto centralizzato. Cosa comporta?

  • UTENTI IN CONDOMINIO: è necessario allacciare lo scarico fumi della propria caldaia alla canna centralizzata;
  • ASSENZA DI CANNA FUMARIA CENTRALIZZATA IN CONDOMINIO: il singolo condomino DEVE provvedere personalmente ad installare una propria canna fumaria fino al tetto – sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di distanze da balconi e finestre dei propri vicini (UNI 7129).

Le disposizioni sull’installazione a tetto della canna fumaria e del raggiungimento della parte più alta dell’edificio nel caso in cui non vi sia la possibilità di allacciare la propria canna fumaria al condotto centralizzato del condominio sono valide per la tipologia di caldaie a camera aperta o a camera stagna. Per comprendere meglio, osserva anche la tabella seguente in cui sono indicati i casi standard di installazione della canna fumaria e le eccezioni:

Casistica: richiesta al condominio di installazione di una canna fumaria privata

Si vive in un condominio e si richiede la possibilità di installare una canna fumaria privata (con diametro massimo di 10 cm) per l’installazione di una stufa a pellet nella propria abitazione, mettendo in chiaro che tutti gli obblighi, oneri e responsabilità sulla stessa saranno del proprietario stesso.

Altre informazioni:

  • la stufa a pellet deve essere installata all’ultimo piano del condominio, con sopra un tetto praticabile (uso comune);
  • assenza di regolamento condominiale.

L’installazione di una stufa a pellet con la richiesta dell’installazione o costruzione di una canna fumaria privata NON deve essere sottoposta all’accettazione dell’assemblea di condominio. Fermo restando che, in questo caso non vi è un regolamento di condominio al quale ci si può appellare, sia nel rifiuto della costruzione della stessa, sia nell’accettazione.

E’ necessario, inoltre, presentare una DIA (dichiarazione di inizio attività) al Comune di residenza.

Per quali opere NON occorre il consenso del condominio?

In base alla normativa vigente, NON occorre il consenso del condominio per la realizzazione delle opere:

  • il singolo condòmino ha titolo per realizzare opere anche in contrasto alla volontà del condominio, ma è legittimo il rilascio del permesso di costruire un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale dell’edificio comune in base quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza 6341/ 2000.  Per questo motivo è legittima anche la realizzazione di una canna fumaria, indispensabile per lo scarico fumi.

Inoltre,  in base dall’art. 1102 del Codice civile:

  • l’installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino è da considerarsi attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune e come tale, non richiede né interpello né consenso degli altri condomini;
  • ogni condòmino ha il diritto di utilizzare le parti comuni per il suo maggior godimento, senza richiedere autorizzazioni al condominio, tranne nel caso in cui il regolamento condominiale vieti espressamente determinati casi.

La facoltà ha il solo limite del rispetto dei diritti esclusivi altrui, come per esempio le distanze dalle vedute o delle immissioni di combustione che non devono in alcun modo arrivare negli altri edifici – la canna fumaria deve rispettare la distanza di legge dalle finestre altrui, che è stabilita dall’articolo 906 del Codice civile in 0,75 cm – e l’assoluto divieto di alterare il decoro architettonico dell’edificio.

E ancora, per ricapitolare: la sentenza 6341/2000 della Cassazione

La sentenza 6341/2000 della Cassazione recita che:

  • “l’appoggio di una canna fumaria, come anche l’apertura di piccoli fori nella parete, al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che NON impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno – quest’ultimo – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile”.